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Rifiuti di imballaggio in azienda: obblighi del D.Lgs. 116/2020 e come gestirli

Rifiuti di imballaggio in azienda: obblighi del D.Lgs. 116/2020 e come gestirli

Cartone, film estensibile, reggette, sacchi, fusti e pallet non riutilizzabili: ogni azienda che riceve o spedisce merce produce rifiuti di imballaggio, e la loro gestione non è una scelta organizzativa ma un obbligo di legge. Il D.Lgs. 116/2020 ha riscritto la classificazione e la tracciabilità di questi rifiuti, e gli errori più comuni, dal cassone indifferenziato al registro non aggiornato, espongono l'azienda a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, a responsabilità penali. In questa guida spieghiamo cosa prevede la norma, quali adempimenti riguardano la vostra attività e come organizzare la gestione operativa in modo efficiente.

Cosa ha cambiato il D.Lgs. 116/2020

Il decreto recepisce due direttive europee del pacchetto economia circolare, la 2018/851 sui rifiuti e la 2018/852 sugli imballaggi, e modifica la Parte IV del D.Lgs. 152/2006, il Testo Unico Ambientale. Per le imprese le novità rilevanti sono tre. La prima è la nuova definizione di rifiuto urbano, che ha cancellato il vecchio meccanismo dell'assimilazione decisa dai regolamenti comunali: oggi la classificazione segue criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. La seconda è la possibilità per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico di raccolta e avviare i propri rifiuti al recupero tramite operatori privati. La terza è l'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi immessi sul mercato.

Urbani o speciali: la classificazione che decide tutto

Il punto di partenza di ogni adempimento è capire quali rifiuti di imballaggio della vostra azienda sono urbani e quali speciali. La regola è più semplice di quanto sembri: gli imballaggi che si generano sulle superfici dove avviene la produzione, in reparto, in officina o nel magazzino di uno stabilimento, sono sempre rifiuti speciali e non possono essere conferiti al servizio pubblico. Gli imballaggi prodotti da uffici, mense e locali commerciali sono invece rifiuti urbani, se simili per natura e composizione a quelli domestici.

La classificazione passa dai codici EER della famiglia 15 01: il 15 01 01 identifica carta e cartone, il 15 01 02 la plastica, il 15 01 03 il legno, il 15 01 04 il metallo, il 15 01 06 gli imballaggi in materiali misti. Gli imballaggi che hanno contenuto sostanze pericolose o ne sono contaminati rientrano nel codice 15 01 10, marcato con asterisco: sono rifiuti pericolosi e seguono una filiera dedicata, con obblighi rafforzati.

Gli adempimenti operativi: deposito, registri, formulari

Per i rifiuti speciali di imballaggio l'azienda produttrice deve rispettare la disciplina del deposito temporaneo prevista dall'articolo 185-bis del Testo Unico: i rifiuti si possono raggruppare nel luogo di produzione fino a un massimo di 30 metri cubi, di cui al più 10 di pericolosi, e vanno avviati a recupero o smaltimento almeno ogni tre mesi, oppure almeno una volta l'anno se i quantitativi restano sotto quei limiti.

Alla movimentazione si aggiunge la tracciabilità: registro di carico e scarico, formulario di identificazione del rifiuto per ogni trasporto e dichiarazione MUD annuale, secondo gli obblighi previsti per la categoria e la dimensione dell'azienda. Il sistema sta migrando verso il RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito con D.M. 59/2023, che tra il 2024 e il 2026 sta digitalizzando progressivamente registri e formulari per tutte le imprese obbligate. Le violazioni sugli obblighi di registrazione e tracciabilità sono sanzionate in via amministrativa dall'articolo 258 del Testo Unico, mentre la gestione non autorizzata ricade nelle fattispecie penali dell'articolo 256.

L'uscita dal servizio pubblico: una scelta che vincola per almeno due anni

Per i rifiuti urbani, quindi quelli di uffici e aree non produttive, il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto una possibilità concreta di risparmio: l'utenza non domestica può scegliere di conferirli al di fuori del servizio pubblico, affidandoli a un operatore privato che ne dimostri l'avvio a recupero. La scelta va comunicata al Comune e vincola per almeno due anni, il periodo minimo fissato dalla legge n. 118 del 2022 che ha ridotto i cinque anni originari, e in cambio l'azienda ottiene l'esclusione della parte variabile della tassa rifiuti sulle superfici interessate. Per chi produce volumi importanti di cartone e plastica da imballaggio è un calcolo che conviene fare, confrontando la tariffa attuale con i costi del ritiro privato e con il valore del materiale separato.

Etichettatura ambientale: cosa verificare

Dal 1° gennaio 2023 tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano devono riportare l'etichettatura ambientale prevista dall'articolo 219 comma 5 del Testo Unico: la codifica del materiale secondo la decisione 97/129/CE e le indicazioni per la corretta raccolta. L'obbligo grava su chi produce e immette l'imballaggio sul mercato, con sanzioni amministrative da 5.200 a 40.000 euro, ma tocca anche chi lo utilizza: un imballaggio etichettato correttamente rende più semplice la separazione interna e riduce gli errori di conferimento dei vostri reparti.

Come organizzare la gestione in pratica

La conformità normativa parte da una separazione rigorosa alla fonte: un flusso per il cartone, uno per il film plastico, uno per il legno, contenitori dedicati e identificati in ogni reparto. Il passo successivo è la riduzione dei volumi. Una pressa compattatrice riduce il volume del cartone e della plastica fino a dieci volte, trasforma un cassone ingombrante in balle ordinate e identificabili per materiale e peso, e semplifica sia il deposito temporaneo sia la compilazione dei documenti di trasporto. Per volumi contenuti è sufficiente una pressa a camera verticale come la BP4, mentre per flussi industriali esistono presse automatiche con caricamento continuo: le abbiamo confrontate nella guida alla scelta di compattatori e presse.

Tutte le macchine per il fine linea e la gestione degli imballaggi, dalle presse alle reggiatrici alle avvolgitrici, sono nella categoria imballaggio industriale del catalogo, disponibili in vendita e a noleggio Full Service.

Il regolamento europeo sugli imballaggi

Il quadro normativo non si ferma: il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, applicabile dal 12 agosto 2026, introduce in modo graduale requisiti di riciclabilità, obiettivi di riduzione e nuove regole sul riuso che sostituiranno progressivamente la direttiva del 1994. Per le aziende utilizzatrici il messaggio è chiaro: la pressione normativa sulla gestione degli imballaggi crescerà, e chi ha già impostato flussi separati e tracciati oggi partirà avvantaggiato.

Domande frequenti sui rifiuti di imballaggio

I rifiuti di imballaggio della mia azienda sono urbani o speciali?

Dipende da dove si generano. Gli imballaggi prodotti sulle superfici di produzione, come reparti, officine e magazzini di stabilimento, sono sempre rifiuti speciali. Quelli di uffici, mense e locali commerciali sono rifiuti urbani se simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

Posso conferire il cartone della mia azienda fuori dal servizio pubblico?

Sì, per i rifiuti urbani le utenze non domestiche possono scegliere il conferimento a un operatore privato che ne dimostri l'avvio a recupero. La scelta va comunicata al Comune, vincola per almeno due anni e dà diritto all'esclusione della parte variabile della tassa rifiuti.

Quali codici EER identificano i rifiuti di imballaggio?

La famiglia 15 01: carta e cartone 15 01 01, plastica 15 01 02, legno 15 01 03, metallo 15 01 04, imballaggi in materiali misti 15 01 06. Gli imballaggi contaminati da sostanze pericolose rientrano nel 15 01 10 e sono classificati pericolosi.

Quanto materiale posso tenere in deposito temporaneo?

Fino a 30 metri cubi complessivi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi, con avvio a recupero o smaltimento almeno trimestrale. Se i quantitativi restano sotto questi limiti, il conferimento può essere anche annuale, secondo l'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006.

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